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São Paulo, 29 Março 2024 - 06:16 PATRONATO ENAS BRASIL    Roma, 29 Marzo 2024 - 09:16
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TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE LEGALE, FINALITA'

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito a cura della Confederazione Sindacale Unione Generale del Lavoro l'Ente denominato Ente Nazionale di Assistenza Sociale, ai sensi e per gli effetti del d.lg.c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804 e della legge 152 del 30 marzo 2001, e di ogni altra disposizione legislativa, concernente l'attività degli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale.

Nel presente Statuto, l'Ente Nazionale di Assistenza Sociale sarà indicato con la sigla "ENAS" o con la dizione "Ente"; la "Unione Generale del Lavoro", con la sigla "UGL" o con la dizione "Organizzazione Promotrice".

Art. 2

NATURA DELL'ENTE

L'ENAS persegue finalità sociali, non ha scopo di lucro e svolge le attività istituzionali gratuitamente, nei confronti di tutti i lavoratori senza distinzione, limitazione, riserva o discriminazione alcuna.

Nelle forme e per le finalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto, l'Ente può obbligarsi verso terzi, costituirsi in giudizio, detenere proprietà mobiliari e immobiliari.

Art. 3

SEDE LEGALE

L'ENAS ha sede legale in Roma, Via Barberini 11, e svolge le attività istituzionali in tutto il territorio della Repubblica Italiana tramite le proprie strutture centrali e periferiche.

L'ENAS, per lo svolgimento dei suoi compiti di assistenza e tutela dei lavoratori emigrati, ha facoltà di istituire Uffici e Rappresentanze Fiduciarie nelle Nazioni estere riconosciute dalla Repubblica Italiana, con particolare riguardo ai Paesi membri della Comunità Europea.

Art. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI

Sono finalità istituzionali dell'ENAS: informazione, consulenza, assistenza e tutela gratuite a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti sul territorio nazionale e loro superstiti, ai sensi dell'art.7 della L.152 del 30 marzo 2001.

In particolare le attività suddette riguardano, secondo quanto previsto dall'art.8 e seguenti della citata legge:

il conseguimento, in Italia e all'estero, di prestazioni in materia di previdenza e di quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive ed integrative delle stesse;

il conseguimento di prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

il conseguimento di prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di immigrazione ed emigrazione;

il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare;

L'ENAS presta altresì un'attività di assistenza in sede giudiziaria e può svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse quali:

attività di sostegno, informazione, assistenza e servizio in favore dei lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione ed alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni nonché all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti di quanto stabilito dal già citato art. 7;

attività senza scopo di lucro, di sostegno, d'informazione, di assistenza e di servizio in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti comunitari.

L'Ente svolge, inoltre, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Per lo svolgimento della propria attività l'Ente può accedere, ai sensi dell'art.12 della Legge n. 152/2001, alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

Art. 5

VIGILANZA MINISTERIALE

L'ENAS è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità previste dal d.lg.c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804, dalla legge 152 del 30 marzo 2001, art.15, dal presente Statuto e da ogni eventuale successiva disposizione legislativa emanata in materia.


TITOLO SECONDO

ORGANI DELL'ENAS

Art. 6

GLI ORGANI

Gli Organi dell'ENAS sono:
il Presidente;
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato Esecutivo;

il Collegio dei Revisori.

L'avvenuta nomina e l'insediamento dei predetti Organi vengono notificati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad ogni effetto di legge.

Art. 7

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dalla Segreteria Confederale della UGL ed esercita le proprie funzioni per tutto il periodo previsto dal primo comma del successivo articolo 12.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita le seguenti funzioni:

firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Ente;

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo determinando, anche su richiesta di altri organi istituzionali dell'Ente, gli argomenti da sottoporre ad essi, promovendone l'eventuale istruttoria;

dispone la verbalizzazione e la registrazione delle deliberazioni;

esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai Regolamenti interni dell'Ente.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune funzioni inerenti la rappresentanza dell'Ente a componenti del Comitato Esecutivo e, limitatamente all'attività delle strutture periferiche, ai Dirigenti delle stesse.

Il Presidente, in caso di temporanea assenza, ha facoltà di delegare con atto scritto le proprie funzioni, o alcune di esse, al Vice Presidente.

Nel caso di prolungata assenza o di grave impedimento del Presidente, l'esercizio provvisorio delle sue funzioni spetta al Vice Presidente, che ne riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Segreteria Confederale della UGL.

E' composto dal Presidente e da 10 membri, due dei quali in rappresentanza del personale dipendente dell'ENAS.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

nominare il Vice Presidente;

nominare i due membri del Comitato esecutivo, scegliendoli tra i Consiglieri di Amministrazione in carica e revocarli, in qualunque momento e discrezionalmente;

stabilire le direttive di ordine generale sull'attività e sul funzionamento dell'Ente, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, esprimendo parere e deliberando, se necessario, su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Comitato Esecutivo;

approvare il Bilancio preventivo ed autorizzare le operazioni di storno fra i vari capitoli, le variazioni e le integrazioni ad esso inerenti, nonché approvare il Bilancio consuntivo presentato dal Comitato Esecutivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori;

approvare, modificare o integrare i Regolamenti interni, ed in particolare il "Regolamento del personale" nel quale saranno comprese le norme per le assunzioni, il trattamento economico, di carriera e di previdenza; fissare eventuali gettoni di presenza e criteri di rimborso spese per il Presidente e i Consiglieri nonché il trattamento economico dei Revisori, se in eccedenza alle tariffe professionali;

approvare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e la loro eventuale trasformazione;

deliberare in merito all'accettazione di donazioni e legati a favore dell'Ente;

deliberare sulle proposte di modifica e integrazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni;

compiere tutti gli altri atti previsti dalle norme e dal presente Statuto.

Art. 9

IL COMITATO ESECUTIVO

Del Comitato Esecutivo fanno parte il Presidente, e due Consiglieri eletti.

Spetta al Comitato Esecutivo:

predisporre il Bilancio preventivo e le proposte di storno fra i vari capitoli, le variazioni e le integrazioni ad esso inerenti, nonché predisporre il Bilancio consuntivo, corredato da una relazione economica e da una relazione di gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

promuovere le iniziative necessarie per attuare le finalità istituzionali, di cui al precedente art. 4, verificandone l'attuazione;

deliberare sulla istituzione, il potenziamento e la soppressione delle strutture dell'Ente, e delle relative dotazioni organiche;

esercitare le funzioni di sua competenza previste dai Regolamenti interni ed ogni altra attribuzione che non sia dal presente statuto, dai regolamenti o da norme di qualunque grado specificamente attribuita ad altro organo;

predisporre le proposte di modifica e integrazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

dirigere le strutture centrali e periferiche dell'Ente ed impartire le disposizioni operative a tutto il personale dipendente;

esercitare il potere disciplinare;

delegare, per ragioni di funzionamento ed opportunità, a uno o più soggetti, anche tra gli stessi dirigenti dell'Ente, l'esercizio di una o più delle proprie funzioni.

Art. 10

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente o dal Segretario Generale dell'Organizzazione Promotrice con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi a tutti i membri degli organi istituzionali dell'Ente ed alla Segreteria dell'Organizzazione Promotrice. L'avviso dovrà essere notificato almeno otto giorni prima della data di riunione, a mezzo di lettera raccomandata o fax. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta tramite telegramma al domicilio depositato presso l'Ente, con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni sei mesi, ogniqualvolta il Presidente o il Segretario Generale dell'UGL lo reputino opportuno o ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e tutte le volte che venga convocato dal Presidente o da due Consiglieri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e delle deliberazioni adottate deve redigersi apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo designato, da trascriversi sui registri dei rispettivi organi deliberanti.

Il Segretario Generale della UGL o suo delegato può partecipare a tutte le riunioni degli organi dell'Ente.

Le deliberazioni relative ai trattamenti ed ai rimborsi di cui all'art. 8, lettera e), devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Segreteria Confederale della UGL ed è composto da tre Revisori effettivi e da due Revisori supplenti.

Tutti i componenti debbono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni.

I Revisori effettivi nominano fra di loro il Presidente del Collegio.

Spetta al Collegio dei Revisori:

esaminare e controllare le scritture contabili;

compiere ispezioni e riscontri di cassa,

esaminare i bilanci preventivo e consuntivo, riferendone al Consiglio di Amministrazione, redigendo apposita relazione;

intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed esercitare le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori e delle determinazioni adottate deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai Revisori intervenuti.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta per ogni trimestre.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite con la presenza di almeno due membri. Le decisioni vengono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Revisore anziano.

Art. 12

DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Gli Organi dell'Ente durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati con le procedure di cui agli artt. 7, 8, e 11.

Ove si accertino gravi irregolarità a carico degli amministratori e/o del Presidente dell'Ente, la Segreteria Confederale della UGL può disporre la revoca del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente, dandone immediata comunicazione al Ministero vigilante.

Qualora risulti impossibile procedere all'immediata sostituzione dei revocati, sarà cura dell'Organizzazione Promotrice nominare uno o più commissari che garantiscano l'ordinaria amministrazione dell'Ente.


TITOLO TERZO

Art. 13

STRUTTURE IN ITALIA

L'ENAS, nel territorio nazionale, è strutturato come segue:

la Direzione Centrale ;

gli Uffici Regionali
gli Uffici Provinciali;
gli Uffici Zonali.

Gli Uffici Regionali, Provinciali e Zonali non hanno autonomia economica e finanziaria, e sono integralmente soggetti alle disposizioni emanate in materia dal Comitato Esecutivo.

Art. 14

LA DIREZIONE CENTRALE

La Direzione Centrale è articolata in Servizi strutturati e coordinati dal Comitato Esecutivo o da un suo delegato secondo le esigenze di funzionalità organizzativa, tecnica e amministrativa.

La Direzione Centrale , tra l'altro, disciplina e coordina l'attività degli Uffici periferici e all'estero; predispone studi e provvede a pubblicazioni su questioni di assistenza e di previdenza sociale.

Art. 15

GLI UFFICI REGIONALI

In ogni capoluogo di regione può essere istituito un Ufficio regionale, al quale può essere preposto un "Direttore o Reggente regionale".

Il Direttore, o "Reggente regionale", esplica funzioni di coordinamento nei riguardi degli Uffici periferici operanti nella regione, secondo le istruzioni volta per volta impartite dal Comitato Esecutivo o da suo delegato.

Il Direttore o "Reggente regionale" rappresenta i lavoratori assistiti nei rapporti con gli Organi della Regione, della Pubblica Amministrazione e degli Istituti Previdenziali in essa operanti, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Comitato Esecutivo.

Art. 16

GLI UFFICI PROVINCIALI

In ogni capoluogo di provincia può essere costituito un Ufficio provinciale, al quale può essere assegnato un Direttore.

Il Direttore ha la responsabilità del rendimento e del funzionamento tecnico dei servizi assistenziali dell'Ente nell'ambito della provincia e rappresenta i lavoratori assistiti nei rapporti con gli Organi provinciali degli Istituti Previdenziali e della Pubblica Amministrazione.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale è, altresì, direttamente responsabile dell'andamento degli Uffici zonali istituiti nella provincia e cura la propaganda capillare, avvalendosi della collaborazione volontaria dei "Collaboratori" e dei "Rappresentanti Aziendali" di cui al successivo art. 20.

In quelle provincie dove non si riscontrano condizioni valide per l'assegnazione di personale dipendente, l'ENAS istituirà su richiesta dell'Organizzazione Promotrice un ufficio per la raccolta delle pratiche, la loro mera istruzione e la consegna agli operatori abilitati, nominandone "Reggente" un dirigente sindacale proposto dalla UGL, sentita la locale Unione Territoriale del Lavoro UGL, se presente. Il "Reggente" sarà assimilato al collaboratore, secondo le disposizioni della legge n. 152/2001.

L'incarico di "Reggente" è revocabile, non ha carattere di professionalità e non comporta vincoli di subordinazione gerarchica e di lavoro.

 

Art. 17

COMITATO CONSULTIVO DELL'UFFICIO PROVINCIALE

Il Direttore dell'Ufficio provinciale è coadiuvato da un Comitato Consultivo, nominato dal Responsabile della locale UTL della UGL, che lo presiede, e composto da cinque dirigenti sindacali.

Il Comitato Consultivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale funge da Segretario del Comitato e cura la redazione dei verbali delle riunioni che, controfirmati dal Presidente, devono essere trasmessi alla Direzione Centrale dell'Ente.

Le cariche del Comitato Consultivo sono completamente gratuite.

Art. 18

COMPITI DEL COMITATO CONSULTIVO DELL'UFFICIO PROVINCIALE

Spetta al Comitato Consultivo:

promuovere la più stretta collaborazione tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'Ufficio provinciale ENAS, nonché tra questo e gli Istituti Previdenziali e Assistenziali della circoscrizione;

suggerire, in relazione alle esigenze locali, le iniziative atte a realizzare la più efficace e capillare azione assistenziale nell'ambito della provincia.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale riferisce al Comitato sulla assistenza prestata, sui problemi previdenziali e assicurativi di maggior rilievo, sui rapporti con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con gli Istituti di assicurazione ed assistenza e con gli Organi della Pubblica Amministrazione della provincia.

Il Comitato Consultivo non ha funzioni di controllo, né potestà disciplinari nei confronti del personale assegnato all'Ufficio provinciale, e non può interferire nei rapporti dei medesimi con la Direzione Centrale dell'Ente.

Art. 19

GLI UFFICI ZONALI

Ai fini di una capillare presenza sul territorio, su richiesta dell'Organizzazione Promotrice possono essere istituiti Uffici zonali cui può essere assegnato personale dipendente dall'Ente.

Gli Uffici zonali dipendono dal Direttore dell'Ufficio provinciale.

Art. 20

COLLABORATORI

Al fine di incrementare la penetrazione sul territorio dell'attività istituzionale possono, secondo i dettami della legge 152 del 30 marzo 2001, essere nominati dei "Collaboratori", i quali collaborino volontariamente e gratuitamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

Nelle aziende, in conformità del disposto dell'art. 12 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e delle eventuali successive variazioni, e sempre per lo svolgimento delle predette attività istituzionali, possono essere incaricati dei "Rappresentanti aziendali".

L'incarico di "Collaboratore" o "Rappresentante aziendale" è revocabile, non ha carattere di professionalità e non comporta vincoli di subordinazione gerarchica e di lavoro.

In forza e secondo i dettami dell'art. 6 della legge 152 del 30 marzo 2001 comma 3 , l'ENAS, su iniziativa delle strutture periferiche che ne facciano richiesta, con delibera del Comitato Esecutivo potrà assumere per brevi periodi, personale con contratto di Collaborazione coordinata e continuativa, al fine esclusivo di soddisfare particolari e temporanee esigenze legate alle attività di cui agli art. 8 e 10 della suddetta Legge .

Art. 21

STRUTTURE BUROCRATICHE ALL'ESTERO

Negli Stati esteri di cui al precedente art. 3, secondo comma, l'ENAS può istituire Uffici o Rappresentanze Fiduciarie, ai quali può essere assegnato personale dipendente.

Gli Uffici e le Rappresentanze Fiduciarie all'estero non hanno autonomia finanziaria ed economica e sono integralmente soggetti alle disposizioni in materia emanate dalla Direzione Centrale.


TITOLO QUARTO

PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE

Art. 22

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Per la funzionalità della Direzione Centrale e degli Uffici periferici, l'Ente si avvale dell'opera di personale particolarmente idoneo a svolgere i compiti istituzionali.

Per l'assunzione di personale di qualsiasi qualifica, si procederà in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento e trattamento economico del personale.

Art. 23

INCOMPATIBILITA' E DIVIETI

Il rapporto d'impiego con l'ENAS è incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi professione, industria, commercio o attività economica continuativa, salvo diverse pattuizioni.

Il personale dipendente è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutti gli atti compiuti o dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.


TITOLO QUINTO

CONSULENTI MEDICI, CONSULENTI LEGALI E CONSULENTI TECNICI

Art. 24

DIVIETO DI RAPPORTO DI IMPIEGO

L'ENAS non può assumere in rapporto di impiego medici, avvocati e tecnici incaricati di prestare la propria opera professionale e di consulenza presso la Direzione Centrale e gli Uffici periferici.

I relativi rapporti professionali sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 25

INCOMPATIBILITA'

I medici e gli avvocati aventi incarichi professionali con l'ENAS non possono accettare incarichi di qualsiasi genere dagli Istituti di Previdenza né assistere i datori di lavoro nelle vertenze con i lavoratori, le quali possano essere in contrasto con i fini istituzionali dell'Ente.


TITOLO SESTO

ORDINAMENTO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 26

DOTAZIONE FINANZIARIA

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'ENAS si provvede:

con i contributi finanziari, i servizi, i beni mobili ed immobili, che la UGL concede in misura adeguata alle necessità di gestione;

con le erogazioni previste dall'art. 13 legge 152 del 30 marzo 2001;

con rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con gli enti pubblici;

con contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e della Cee ;

con gli eventuali contributi, lasciti e donazioni di persone giuridiche, pubbliche e private.

Art. 27

DOTAZIONE PATRIMONIALE

I beni mobili ed immobili, comunque acquisiti per l'esercizio delle attività istituzionali e per la funzionalità della Direzione Centrale e degli Uffici periferici, costituiscono la dotazione patrimoniale dell'Ente.

In caso di scioglimento dell'Ente, in conseguenza del disposto dell'art. 6, terzo comma, del d.lg.c.p.s. n. 804/1947, il patrimonio risultante sarà interamente devoluto alla Unione Generale del Lavoro (UGL) o ad Opere assistenziali da essa designate.

Art. 28

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario dell'ENAS si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre deve essere approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario seguente; entro il 30 marzo deve essere approvato il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

Art. 29

FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

L'Ente provvederà a costituire e, annualmente, a integrare un Fondo per il trattamento di liquidazione del personale dipendente, e potrà costituire un Fondo integrativo di previdenza, che sarà gestito con le norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.


TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

REGOLAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

DEL PERSONALE DELL'ENTE

Il Regolamento e trattamento economico del personale dell'Ente e le eventuali variazioni e integrazioni sono portate a conoscenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art.31

MODIFICHE OBBLIGATORIE ALLO STATUTO

L'Ente Nazionale di Assistenza Sociale, e, per esso gli Organi Statutari, apporterà al presente Statuto le modifiche o integrazioni che saranno ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero quelle stabilite dalle leggi della Repubblica Italiana.