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São Paulo, 19 Março 2024 - 09:16 PATRONATO ENAS BRASIL    Roma, 19 Marzo 2024 - 12:16
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Le leggi istitutive

D.LGS.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804 (1)
Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale(2)
Art.1
L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonchè‚ la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.
Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.
E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 1.000.000, e in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.
Art.2
Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.
La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.

Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art.3
Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:

1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;<>

2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente;

3) la sede legale e la competenza territoriale;

4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;

5) gli organi amministrativi;

6) l'obbligo dell'Istituto è di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.

Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.<>

Art.4

Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Art.5

I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi.<>




Art.6

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.

In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.

Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.

Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra persone aventi una particolare competenza in materia.<>

Art.7

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese,corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;<>

2) rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;

3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

Art.8

Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art.9

Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1889, 108 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735 , convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto ministeriale 27 gennaio 1938, nonchè‚ ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1947, n. 197.

• Vedi, ora, la L. 27 marzo 1980, n. 112.

L. 27 MARZO 1980, N. 112 (1)

Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 , nonché‚ integrazioni allo stesso decreto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente Della Repubblica

Promulga

Art.1

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.

Art.2

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, al controllo della sussistenza dei requisiti nei confronti degli istituti di patronato già costituiti.

Il Ministro dispone la revoca del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804, nei confronti degli istituti di patronato ove risultasse la mancanza dei requisiti necessari (2).

Art.3

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attività svolta.

Art.4

La vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale viene svolta secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (2), e attiene esclusivamente alle attività in base alle quali vengono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

Art.5

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente degli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici, nonché‚ le anticipazioni erogate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti suddetti in conto dei contributi al finanziamento, che ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, risultino spettanti agli istituti medesimi, in sede di ripartizione definitiva dei fondi disponibili nei vari esercizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1980, n. 94.

• Per le norme di attuazione,vedi il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 1017. Tabella 1

D.I. 26 GIUGNO 1981

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro

Visto il D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112;

Rilevata l'esigenza di dare attuazione al disposto dell'art. 3 della succitata legge n. 112/1980 mediante la determinazione dei criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione idonea a dimostrare l'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Sentite le Organizzazioni promotrici degli Istituti medesimi maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

D E C R E T A

Art. 1

Il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale previsto dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, è effettuato sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione alla estensione ed efficienza dei servizi degli Istituti medesimi.

Art. 2

A decorrere dall'anno 1982 la ripartizione dei fondi sarà effettuata in base alle seguenti quote percentuali :

- attività svolta ai sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 e delle successive norme che hanno esteso la competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale :

- in Italia 66%

- all'estero 9%

- organizzazione degli Uffici :

in Italia 18%

all'estero 4%

- attività promozionale e di ricerca :

in Italia 3%

Art. 3

L'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è rilevante ai fini del finanziamento quando viene svolta a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato, ha per scopo il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali o socio-assistenziali o di interventi ad esse collegati, autonomamente configurabili nell'ambito della vigente normativa, ed è esplicita nei confronti degli Enti competenti alla loro erogazione o definizione.

L'attività di patrocinio espletata nei confronti dell'Inps e dell'Inail e degli altri Enti competenti è suscettibile di finanziamento se riferita alle prestazioni ed agli interventi tassativamente indicati, con i relativi coefficienti di valutazione, nelle apposite tabelle, con note esplicative, allegate al presente decreto, che potranno essere modificate o integrate con la procedura prevista dall'art. 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112.

L'attività di patrocinio suscettibile di valutazione ai fini delle erogazioni dei contributi di finanziamento è quella che si concreta in interventi del Patronato definiti positivamente in favore degli assistiti, di cui all'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

L'attività di cui ai commi precedenti deve essere svolta gratuitamente da ciascun Istituto di patronato e di assistenza sociale nei confronti di tutti gli interessati senza alcuna limitazione.

Art. 4

Il mandato rilasciato dall'assistito all'Ente di patronato agli effetti della tutela prevista dal citato D.L.C.P.S. n. 804/1947 deve rispondere a criteri di uniformità, deve essere notificato, a cura dell'Ente di patronato interessato, all'atto dell'intervento, all'Ente erogatore della prestazione richiesta.

Il mandato deve contenere la sottoscrizione del mandante, la espressa indicazione del mandatario nonchè la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmata dall'operatore autorizzato dall'Ente di patronato a riceverlo.

Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo.

Ai fini del finanziamento degli interventi degli Istituti di patronato, quando sia stata rilasciata per il conseguimento della medesima prestazione successiva delega ad altro patronato, è considerata valida soltanto la revoca espressa del mandato, che deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata, dal patronato subentrante a quello precedentemente delegato e all'Ente erogatore della prestazione.

In tal caso l'attività svolta dal patronato nei cui confronti opera la revoca, è valutabile con riferimento all'intervento già svolto se definito positivamente.

Qualora, invece, l'intervento sia stato definito negativamente, il nuovo mandato ha effetto per le eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 5

L'attività di patrocinio è svolta attraverso tre fasi di intervento :

a) fase amministrativa originata da istanza o denuncia;

b) fase di contenzioso amministrativo;

c) fase di contenzioso amministrativo medico-legale.

Non sono riconoscibili tutti questi interventi che si inseriscono nel corso di una delle predette fase procedurali, come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire (conseguimento della prestazione o definizione dell'intervento di cui alle tabelle allegate), ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 6

Ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza in sede giudiziaria dovrà essere rilasciato dall'assistito specifico mandato e l'intervento della consulenza legale del patronato, per il conseguente riconoscimento in caso di esito positivo del giudizio, dovrà risultare dagli atti del fascicolo processuale e, comunque, da documentazione idonea a dimostrare il contributo sostanziale del Patronato e della predetta consulenza legale allo svolgimento del procedimento.

L'assistenza in sede giudiziaria, anche se ha fatto seguito alla trattazione amministrativa del caso da parte dello stesso patronato, ha un riconoscimento autonomo, ai fini della valutazione, consistente nella attribuzione di :

a) punti 3 per gli interventi previsti all'art. 446 C .P.C. nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, nei giudizi definiti positivamente;

b) punti 15 per il giudizio di merito definito positivamente;

c) punti 24 per il giudizio di legittimità.

I predetti punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra di loro.

Il giudizio concluso con transazione si considera definito positivamente.

Art. 7

Il finanziamento dell'attività degli Istituti di patronato è basato sul sistema di un punteggio da attribuirsi a ciascuno degli interventi di patrocinio previsti nelle allegate tabelle di classificazione e definito positivamente per l'assistito, con riferimento alle fasi previste dagli artt. 5 e 6 del presente decreto.

Art. 8

Ai fini del finanziamento dell'organizzazione di cui al successivo art. 12 si considera la seguente articolazione della struttura degli Istituti di patronato :

- Sede centrale

- Sedi regionali

- Sedi provinciali

- Sedi zonali

La Sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura periferica.

Ad essa devono essere addetti almeno sei impiegati dipendenti dall'Istituto di patronato.

La Sede regionale ha il compito di coordinare l'attività interprovinciale.

Ad essa devono essere addetti almeno due impiegati, di cui uno responsabile della sede, aventi regolare rapporto di lavoro con l'Istituto o con la sua organizzazione promotrice.

La Sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata nonchè chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo.

La presenza del patronato nella provincia deve essere garantita da personale addetto esclusivamente all'attività di patrocinio.

Alla Sede provinciale devono essere addetti almeno due impiegati, di cui uno responsabile della sede, aventi regolare rapporto di lavoro con l'Istituto o con la sua organizzazione promotrice.

Limitatamente al periodo intercorrente dalla data del presente decreto sino al 31 dicembre 1983 sarà considerata sufficiente, ai fini del riconoscimento della sede provinciale, fermi restando gli altri requisiti, la presenza, con regolare rapporto di lavoro, del responsabile della sede medesima.

La Sede zonale è costituita da una unità operativa avente una propria struttura funzionale ed autonoma rispetto alla sede provinciale.

Alla sede zonale deve essere addetto almeno un impiegato responsabile della sede, avente regolare rapporto di lavoro con l'Istituto di patronato o con l'Organizzazione promotrice.

Le sedi di cui ai punti precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome dall'Organizzazione promotrice.

E' necessario, in caso di comando di personale da parte dell'Organizzazione promotrice, uno specifico provvedimento in tal senso, che dovrà essere vistato, per presa d'atto, dal competente Ispettorato del lavoro.

Al competente Ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun Istituto di patronato, l'elenco degli impiegati a tempo pieno, nonchè i nominativi dei responsabili delle Sedi regionali, provinciali, zonali.

Art. 9

La vigilanza sugli Istituti di patronato, ai sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 e della legge 27 marzo 1980, n. 112, è normalmente affidata all'Ispettorato del lavoro.

Per quanto attiene l'attività dei Patronati all'estero, il Ministero provvede d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il Ministero dispone ispezioni straordinarie quando esse sono determinate da particolari esigenze relative al funzionamento dei Patronati nel territorio nazionale ed all'estero.

Art. 10

L'attività svolta dagli Istituti di patronato viene rilevata attraverso la seguente documentazione :

a) apposito registro di apertura delle pratiche, preventivamente vidimato dal competente Ispettorato provinciale del lavoro, da tenere presso le sedi provinciali, presso le sedi zonali e presso le sedi estere riconosciute, o tabulati meccanografici sostitutivi;

b) apposito registro di chiusura delle pratiche o tabulato meccanografico conforme, convalidato, all'atto del controllo, dal competente Ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali, presso le sedi zonali e presso le sedi estere riconosciute;

c) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia che devono pervenire al Ministero del Lavoro debitamente verificate e convalidate dall'Ispettorato provinciale del Lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'Ispettorato devono essere notificati all'Istituto di patronato interessato;

d) relazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro - da trasmettere al Ministero unitamente alle tabelle suddette - contenente essenziali elementi di valutazione e di giudizio sull'espletamento dell'attività dei vari Enti operanti nell'ambito della provincia;

e) tabelle o supporti meccanografici conformi contenenti le risultanze statistiche rilevate direttamente dagli Enti previdenziali, in particolare dall'Inps e dall'Inail;

f) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta in sede nazionale ed estera compilate dai Patronati, da trasmettere direttamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente, in ordine alla esattezza e veridicità dei dati comunicati.

Art. 11

Ai fini della erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato :

a) i Patronati sono tenuti a produrre le tabelle di alla lettera f) del precedente art. 10 entro il 30 aprile;

b) entro il 30 aprile il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, provvede ad emanare il decreto impositivo delle aliquote di prelievo sui contributi incassati dagli Enti previdenziali ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nell'anno considerato ai fini del finanziamento;

c) entro il 31 maggio il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede ad erogare congrue anticipazioni sulle competenze dovute per l'attività svolta nell'anno precedente;

d) le verifiche ed i controlli a livello periferico di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 10 devono essere espletati dagli Ispettorati provinciali del lavoro entro il 31 ottobre;

e) entro il 31 dicembre si provvede ad emanare il decreto di concerto previsto dall'art. 5 del citato D.L.C.P.S. n. 804/1947, per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito conto istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 12

L'organizzazione degli Uffici nel territorio nazionale è valutata mediante l'attribuzione del seguente punteggio nell'ambito della quota percentuale dei fondi riservata alla organizzazione delle strutture:

a) Per la sede centrale un punto, cui è da aggiungere un ulteriore punto per ogni sede regionale e provinciale riconosciuta.

b) Per ogni sede regionale un punto, cui è da aggiungere un ulteriore punto per ogni sede provinciale riconosciuta nell'ambito regionale. Limitatamente al periodo previsto dall'ottavo comma del precedente articolo 8, invece di un punto è attribuito mezzo punto per ogni sede provinciale presso la quale risulti addetto il solo responsabile della sede medesima.

c) Per la sede provinciale un punto, cui è da aggiungere mezzo punto per ogni sede zonale riconosciuta.

In aggiunta a tale punteggio è attribuito un punto-organizzazione ogni 1.000 punti attività.

Ai fini del presente articolo, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 8, la sede provinciale deve produrre almeno 1.000 punti-attività e la sede zonale almeno 500 punti-attività.

Art. 13

L'attività e l'organizzazione degli uffici degli Istituti di patronato all'estero sono valutate con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale e con punteggio doppio entro i limiti complessivi di spesa previsti dal precedente art. 2.

Ove gli importi complessivi delle somme da erogare rispettivamente per l'attività e l'organizzazione all'estero superino le quote percentuali stabilite ai sensi del precedente art. 2, essi saranno proporzionalmente ridotti.

Ove invece i predetti importi complessivi risultino inferiori alle quote percentuali di cui al richiamato art. 2, le eccedenza saranno aggiunte alle disponibilità relative all'attività ed all'organizzazione nel territorio nazionale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero, in ciascun Stato la sede centrale è equiparata alla "Sede regionale" e ogni sede decentrata è equiparata alla "Sede provinciale".

Art. 14

La quota di finanziamento relativa alle attività promozionali e di ricerca degli Istituti di patronato è ripartita sulla base dei consuntivi relativi a specifici progetti preventivamente approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e finalizzati :

- alla formazione professionale del personale;

- ad iniziative di studio, ricerca ed editoriali sulle politiche previdenziali;

- ad iniziative attinenti la propaganda per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e di vita;

- all'istituzione ed adozione di strumenti tecnici di ricerca e di elaborazione intesa a realizzare, nell'esercizio della funzione istituzionale, la proficua collaborazione con gli Istituti pubblici previdenziali ed assistenziali.

La misura percentuale delle quote spettanti a ciascun Patronato non potrà essere superiore al doppio della percentuale attribuita allo stesso Patronato nella ripartizione del fondo riservato al finanziamento dell'organizzazione degli uffici risultante dall'applicazione delle relative quote percentuali previste dal precedente art. 2.

Art. 15

Limitatamente all'anno 1980 i criteri di finanziamento già in vigore saranno applicati sul 90% dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10% sarà corrisposto secondo questi criteri :

1) una quota pari all' 8% agli Enti di Patronato ed assistenza Sociale che alla data di entrata in vigore del presente decreto :

a) abbiano in attività strumenti di elaborazione elettronica o meccanografica usati per un più efficiente espletamento dei compiti istituzionali;

b) abbiano pubblicato periodici informativi dell'attività di patrocinio ed abbiano attuato iniziative divulgative sulla politica della sicurezza sociale in Italia o tra gli emigrati;

c) abbiano realizzato, anche in collaborazione tra loro, nel 1980 corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e legislativo per i propri operatori sia in Italia che all'estero;

d) abbiano realizzato iniziative o strutture permanenti per la ricerca di una migliore tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori nei luoghi di vita e lavoro.

2) una quota pari al 2% agli Enti di patronato ed assistenza sociale che abbiano particolari esigenze di ristrutturazione o di riorganizzazione, tenuto particolarmente conto della situazione del personale dipendente, direttamente connesse con l'applicazione della legge 27 marzo 1980, n. 112.

Art. 16

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono comunicare, nel termine previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 804/1947, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonchè al Ministero del Tesoro, il rendiconto dell'esercizio annuale, che deve essere redatto in conformità dell'apposito schema che sarà predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero del Tesoro.



D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 1017 (1).

Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il Presidente Della Repubblica

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, riguardante la costituzione dei suddetti istituti;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, avente ad oggetto:

Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge summenzionata, il quale ha demandato ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 del già menzionato decreto legislativo n. 804/1947;

Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione legislativa;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

D e c r e t a

Art.1

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono costituiti quali persone giuridiche di diritto privato e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di patrocinio e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa previste dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art.2

Le confederazioni nazionali dei lavoratori o le associazioni nazionali dei lavoratori non confederate possono promuovere, singolarmente ed in forma associata, la costituzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

1) siano costituite ed operanti da almeno cinque anni;

2) abbiano sedi proprie operanti, sul territorio nazionale, in almeno due terzi delle regioni ed in almeno la metà delle province;

3) annoverino tra i propri iscritti, in misura prevalente, lavoratori, dipendenti e/o autonomi, in attività di servizio;

4) siano previste nei loro statuti finalità assistenziali;

5) dimostrino di essere in grado di provvedere continuativamente e con mezzi adeguati alla gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Per le confederazioni o le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano si prescinde dalla condizione di cui al n. 2) del comma precedente.

Art.3

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere riconosciuti solo ove in possesso dei seguenti requisiti:

• la richiesta di costituzione sia avanzata da una confederazione o da una associazione di lavoratori per la quale ricorrano le condizioni di cui all' art. 2;

• dimostrino di essere in grado, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento, di istituire sul territorio nazionale sedi proprie o di avvalersi di sedi del soggetto o dei soggetti promotori stabilmente finalizzate all'attività di patronato in almeno due terzi delle regioni e la metà delle province;

• dimostrino di possedere i mezzi finanziari necessari per la costituzione ed il normale funzionamento.

Art.4

E' fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti di far pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà al controllo, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma precedente, della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla revoca del provvedimento di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale che risultino non avere tutti i requisiti di cui all'art. 3.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, altresì, nei confronti di quegli istituti che risultino avere tali requisiti, all'esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche ed all'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

Art.5

Nell'ipotesi in cui l'istituto di patronato e di assistenza sociale presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo economico e lo stesso non sia ripianato dal soggetto o dai soggetti promotori entro e non oltre il biennio successivo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art.6

Le convenzioni con cui le confederazioni nazionali dei lavoratori o le associazioni nazionali dei lavoratori non confederate si avvalgono, su tutto il territorio nazionale o per parte di esso, dei servizi di istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti sono inviate a mezzo di raccomandate, a cura degli istituti stessi ed entro e non oltre trenta giorni dalla data della loro stipulazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare le proprie eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data in cui le predette convenzioni risultano pervenute.

1.Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1987, n. 45

D.M.13 DICEMBRE 1994,N.764
Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (1/a).
Il Ministro Del Lavoro E Della Previdenza Sociale
Di Concerto Con Il Ministro Del Tesoro
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visti, in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 5 del citato decreto, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento degli istituti predetti è effettuata in relazione alla loro estensione o efficienza dei servizi e che, ai fini di detta ripartizione, gli istituti stessi sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali svolte nei singoli esercizi (1/a);
Vista la legge 27 marzo 1980, n.112, riguardante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica dei summenzionati istituti, nonchè integrazioni a detto decreto;
Visto, in particolare, l'art. 3 della summenzionata legge, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione atta a dimostrare l'attività stessa;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1981, con il quale erano stati dettati, in attuazione delle precitate disposizioni legislative, i suddetti criteri;
Viste le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1-ter della legge 31 gennaio 1986, n.11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con le quali - a motivo delle difficoltà emerse in sede di applicazione dei criteri contenuti nel decreto interministeriale 26 giugno 1981 ed in attesa di procedere ad una modifica dei criteri stessi - sono state dettate diverse modalità per le ripartizioni definitive relative agli anni dal 1982 al 1985;
Viste le disposizioni di cui all'art. 4, comma 10,del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e con cui i criteri provvisori di cui innanzi sono stati sostanzialmente prorogati per gli anni dal 1986 al 1989;
Viste le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, all'art. 11 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, ed all'art. 7 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, tutti non convertiti, e con le quali erano stati dettati nuovi criteri provvisori per le ripartizioni definitive per gli anni sino al 1991;
Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle norme contenute nel menzionato decreto interministeriale 26 giugno 1981;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti tutti gli istituti interessati, nonchè le relative organizzazioni promotrici;
Tenuto conto delle risultanze della conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tenutasi con i rappresentanti del Ministero del tesoro il 14 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 647/94 espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione protocollo n. 2/4PS/31797 inviata il 24 ottobre 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.1
1.Il contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale - di seguito indicati con la denominazione di .istituti di patronato - previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi degli istituti medesimi.
Art.2
1.A decorrere dall'esercizio 1994, la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuata in base alle seguenti percentuali:
- attività svolta ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e delle successive norme estensive della competenza degli istituti di patronato:
in Italia 72%;
all'estero 8%;
- organizzazione degli uffici:
in Italia 17%;
all'estero 3%.
Art.3
1.L'attività degli istituti di patronato, ai soli fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, è quella che:
a)viene prestata a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato e con il divieto, per l'istituto stesso, di pretendere o accettare versamenti a qualsiasi titolo, anche se offerti volontariamente, fatta eccezione per la partecipazione alle spese legali sostenute per l'assistenza prestata in sede giudiziaria;
b)ha per scopo il conseguimento di prestazioni previdenziali e interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili, nell'ambito della vigente normativa;
c)esplicata, in sede amministrativa e giudiziaria, nei confronti delle amministrazioni competenti all'erogazione e definizione delle prestazioni e, per l'estero, anche nei confronti delle corrispondenti amministrazioni operanti nei singoli Stati.
2.In caso di infrazione al divieto di cui al comma 1, lettera a), accertata dal competente ispettorato provinciale del lavoro in via definitiva, il contributo per l'attività ed organizzazione per la sede provinciale o zonale presso la quale si è verificata l'infrazione non è dovuto e, se già corrisposto, è recuperato in occasione della prima ripartizione definitiva successiva all'accertamento. Le somme in tal modo disponibili sono ripartite tra gli altri istituti di patronato in base alle quote di ripartizione determinate per ciascuno di essi nell'anno in cui si procede alla ripartizione.
Art.4
1.Il mandato rilasciato all'istituto di patronato agli effetti della tutela in sede amministrativa deve essere comunicato, a cura dell'istituto stesso, all'atto dell'intervento, all'amministrazione erogatrice della prestazione richiesta. Il mandato deve contenere - pena la non computabilità della relativa pratica ai fini della concessione del contributo al finanziamento - la espressa indicazione del mandatario, nonchè la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso deve essere rilasciata all'assistito.
2.Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo, di cui l'amministrazione erogatrice della prestazione ha l'obbligo di comunicazione, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.
3.Ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato, quando sia rilasciata, per il conseguimento della medesima prestazione, successiva delega ad altro istituto di patronato, soltanto la revoca espressa del mandato precedente, che deve essere comunicata dall'istituto subentrante a quello precedentemente delegato e all' amministrazione erogatrice della prestazione,
comporta la valutazione dell'attività svolta dall'istituto di patronato subentrante.
4.Il nuovo mandato ha effetto per le fasi non ancora definite del procedimento amministrativo e quelle successive eventuali.
5.Ai soli effetti di cui all'art.7, comma 2, la revoca non opera rispetto all'intervento già svolto, se definito positivamente.
6.In caso di scioglimento o di revoca della personalità giuridica, l'istituto di patronato ha l'obbligo di darne comunicazione agli assistiti e di restituire, a richiesta degli stessi, tutta la documentazione in possesso e relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento o di revoca. Tale obbligo incombe anche in caso di chiusura della sede provinciale.
Art.5
1.L'attività di patrocinio, in sede amministrativa, è svolta attraverso due fasi di trattazione:
a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.
2. Non costituiscono interventi autonomamente configurabili quelli che si inseriscono nel corso di una delle predette fasi procedurali come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire, ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.
Art.6
1.L'attività in sede giudiziaria, che si esplica in giudizi di merito e giudizi di legittimità, è regolata dalle norme del codice di procedura civile e da quelle della disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.
2.Ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza in sede giudiziaria deve essere rilasciato dall'assistito specifico mandato da conservarsi in originale agli atti dell'istituto di patronato. Agli stessi fini il legale convenzionato con l'istituto di patronato deve rilasciare apposita dichiarazione da conservarsi in originale agli atti dell'istituto medesimo.
3.L'assistenza in sede giudiziaria è svolta da professionisti convenzionati con gli istituti di patronato. Le convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, prevedono forme di concorso alle spese giudiziarie da parte dell'assistito sulla base di specifiche disposizioni approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art.16.
Art.7
1.Fermi restando i più ampi compiti svolti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per la valutazione dell'attività degli istituti di patronato, ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli stessi, sono presi in considerazione:
a)per l'assistenza svolta in sede amministrativa, le prestazioni e gli interventi più significativi e rappresentativi dell'esercizio della tutela tassativamente indicati nelle apposite tre tabelle allegate al presente decreto. Dette tabelle possono essere modificate od integrate qualora se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16
b)per l'assistenza in sede giudiziaria, gli interventi svolti relativamente alle voci indicate nelle tabelle di cui alla lettera precedente
2.Agli interventi indicati nel comma 1, lettera a), ove definiti positivamente per l'assistito, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato.
3.Agli interventi indicati nel comma 1, lettera b), ove il giudizio si concluda positivamente per l'assistito, è attribuito il seguente punteggio:
a) punti 20 per il giudizio di merito;
b) punti 30 per il giudizio di legittimità.
4.Ai fini di cui al comma 3 si considera definito positivamente il giudizio concluso con transazione, nonchè quello abbandonato dall'amministrazione erogatrice della prestazione. Agli stessi fini sono considerati quale unico giudizio i giudizi plurimi iniziati con unico atto o definiti con unica sentenza, nonchè quelli conclusi con unica transazione; in queste ultime ipotesi, tuttavia, il punteggio non può essere inferiore a quello che risulta dalla somma dei punteggi che sarebbero stati attribuiti alle singole domande in caso di accoglimento delle stesse in sede amministrativa.
Art.8
1.Ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, la struttura organizzativa degli istituti di patronato, essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali e necessaria per la individuazione e valutazione delle responsabilità e della efficacia del servizio, deve essere articolata in:
sede centrale;
sedi regionali;
sedi provinciali.
2.La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura periferica e deve garantire l'efficienza dell'ordinamento dei servizi assistenziali statutariamente previsti.
3.Compete alla sede centrale mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni statali interessate.
4.Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori, di cui non meno di sei a tempo pieno.
5.La sede regionale ha il compito di coordinare l'attività interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi dell'amministrazione pubblica di corrispondente livello.
6.Alla sede regionale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno due operatori di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa.
7.In deroga a quanto previsto ai commi 6 e 9, nelle regioni in cui il numero delle province sia inferiore a quattro, la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.
8.La sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata, nonchè chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo. La presenza e l'operatività dell'istituto di patronato nella provincia deve essere garantita da operatori addetti esclusivamente all'attività di patrocinio, eventualmente da consulenti medico-legali e legali appositamente convenzionati.
9.Alla sede provinciale devono essere addetti almeno due operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa. L'orario di apertura al pubblico della sede provinciale deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana e sei ore giornaliere.
10.Possono essere istituite sedi zonali, a ciascuna delle quali deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di apertura al pubblico della sede zonale deve essere articolato in almeno tre giorni alla settimana e tre ore giornaliere.
11.L'operatore a tempo parziale deve prestare la sua attività per un numero di ore settimanali non inferiore a venti.
12.Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice.
13.Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.
Art.9
1.L'organizzazione delle sedi sul territorio nazionale è valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'art. 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:
a) per la sede centrale 10 punti;
b) per ogni sede regionale 2 punti;
c) per ogni sede provinciale 2 punti;
d) per ogni sede zonale 1 punto.
2.Ai fini di cui al comma 1 la sede provinciale deve produrre direttamente almeno 400 punti-attività e la sede zonale almeno 200 punti-attività.
3.Nell'ipotesi in cui le sedi non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e del comma 2 del presente articolo, non viene attribuito alle sedi stesse alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.
4.Gli ispettorati provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'art. 8, fornendo i relativi elementi con la relazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).
Art.10
1.Ai fini del possesso dei requisiti previsti all'art.8 sono considerati operatori e, come tali, i soli abilitati a firmare i mandati e trattare direttamente le pratiche con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni:
a)gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi promossi dai medesimi in conformità degli ordinamenti legislativi dei singoli Stati ospitanti o convenzionati con gli stessi, ferma restando la responsabilità di gestione dell'istituto di patronato;
b)gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice posti in posizione di comando presso le strutture dell'istituto di patronato con specifico provvedimento soggetto al visto, per presa d'atto, del competente ispettorato del lavoro
2.Al competente ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun istituto di patronato, con periodicità annuale ovvero ogniqualvolta si determinino variazioni, l'elenco degli operatori a tempo pieno ed a tempo parziale, dei medici e dei legali convenzionati, nonchè i nominativi dei responsabili delle sedi regionali, provinciali e zonali e l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi stesse. Copia conforme di tale elenco e delle eventuali variazioni deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
3.Gli istituti di patronato possono altresì avvalersi dell'opera di collaboratori con compiti, su base volontaria ed in modo saltuario, di mera istruzione delle pratiche, di fornitura di informazioni ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonchè, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione devono risultare da accordo scritto vistato dal competente ispettorato del lavoro.
Art.11
1.La vigilanza sugli istituti di patronato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ,e della legge 27 marzo 1980, n.112 , compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esplica, di norma, tramite gli ispettorati del lavoro.
2.Per quanto attiene all'attività degli istituti di patronato all'estero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può anche provvedere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
3.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emana direttive e criteri e dispone, altresì, ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
4.Nell' ipotesi in cui, a seguito di una ispezione straordinaria presso una sede di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella statisticazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo patronato operanti in detto Stato. In caso di una confederazione di Stati, tale riduzione si estende solo alle sedi operanti nel singolo Stato confederato.
Art.12
1.L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato sul territorio nazionale vengono rilevate attraverso la seguente documentazione:
a)appositi registri di apertura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi ed appositi registri di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, convalidati, all'atto del controllo, dal competente ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali e zonali;
b)tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale debitamente verificate e convalidate dall'ispettorato provinciale del lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'ispettorato devono essere notificati all'istituto di patronato interessato, il quale ha facoltà di produrre, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, le proprie controdeduzioni ai fini di un riesame, da parte dell'ispettorato medesimo, delle contestazioni o rilievi formulati;
c)relazione dell'ispettorato provinciale del lavoro da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente alle tabelle di cui alla lettera b) contenente gli elementi di valutazione e di giudizio sulla struttura organizzativa e sull'espletamento delle attività dei vari istituti operanti nell'ambito della provincia, nonchè l'esito degli eventuali riesami di cui alla lettera precedente;
d)tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività, compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine alla esattezza e veridicità dei dati comunicati.
2.Le sedi provinciali delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni dovranno inviare annualmente, agli ispettorati provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate.
Detta documentazione deve costituire valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).
Art.13
1.L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero sono valutate, nei limiti delle quote percentuali dei fondi di cui all'art. 2, con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale.
2.Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero e fermi restando i requisiti di cui all'art. 8, commi 6 e 9, in ciascuno stato la sede centrale è equiparata alla sede regionale ed ogni sede decentrata è equiparata alla sede provinciale.
3.L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero vengono rilevate mediante la seguente documentazione prodotta dagli istituti stessi:
a)tabelle statistiche recanti i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività di ciascuna sede, sottoscritte dal responsabile della sede stessa, con espressa dichiarazione in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati;
b)tabelle statistiche riepilogative per ciascuno Stato;
c)tabella statistica riepilogativa dell'attività e dell'organizzazione all'estero;
d)relazione illustrativa ed espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati.
4.Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera d), non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività all'estero dell'istituto di patronato. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività relativo alla sede cui è riferibile l'irregolarità.
5.Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonchè gli appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.
Art.14
1.Ai fini della erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato:
a)entro il 30 aprile gli istituti di patronato sono tenuti a produrre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) ed all'art. 13, comma 3, ed agli ispettorati provinciali del lavoro le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera b);
b)entro il 31 maggio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, di concerto con il Ministero del tesoro, ad emanare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , il decreto impositivo dell'aliquota di prelievo sui contributi incassati dagli enti previdenziali nell'anno considerato ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento;
c)entro il 30 giugno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a corrispondere agli istituti di patronato, fatta eccezione per quelli che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al punto a), anticipazioni sulle competenze dovute per l'attività svolta nell'anno precedente entro il limite dei nove decimi dei fondi affluiti;
d)entro il 31 ottobre gli ispettorati provinciali del lavoro effettuano le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il mese successivo, gli atti di cui all' art. 12, lettere b) e c);
e)entro il 31 marzo successivo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare, di concerto con quello del tesoro, il decreto di cui all'art.5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.
Art.15
1.Gli istituti di patronato devono:
a)tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b)relazionare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del contributo al finanziamento;
c)comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d)mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;
e)conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.
Art.16
1.E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione presieduta dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e composta da:
•  i due dirigenti preposti, rispettivamente, presso il Ministero stesso e quello del tesoro alle divisioni nel cui ambito rientrano i problemi relativi al finanziamento degli istituti di patronato;
•  due funzionari del ruolo dell'ispettorato del lavoro scelti fra quanti sono preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato;
•  un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell' Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
•  sei rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentatività in relazione alla consistenza organizzativa ed alla tipologia delle organizzazioni promotrici o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite e in grado di esprimere rappresentanze unitarie.
2.Alla commissione di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni, è attribuito il compito di:
a)formulare proposte per il periodico aggiornamento delle voci delle tabelle di cui al comma 1, lettera a), dell' art. 7;
b)esprimere parere sulle modalità di rilevazione e riscontro dell'attività e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si disponga di dati delle amministrazioni erogatrici;
c)esprimere motivato parere sulla congruità dei dati dichiarati dai singoli istituti di patronato;
d)concorrere all'attuazione del secondo comma dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;
e)controllare le modalità e la periodicità di trasmissione degli elenchi nominativi e numerici di cui al comma 2 dell' art. 12;
f)esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente decreto.
3.Ciascuno dei membri effettivi di cui al comma 1 è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un membro supplente.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1995, n. 42.
(1/a) Così corretto con avviso pubblicato su Gazz. Uff. 6 aprile 1995, n. 81.

TABELLA "A" - INPS

 



1)assegno di invalidità

6 punti

2)pensione di inabilità


3)revisione assegno invalidità

4 punti

4)pensione di anzianità


5)pensione di vecchiaia


6)pensione ai superstiti


7)pensione sociale

2 punti

8)ricostituzioni




TABELLA "B" - INAIL




1)indennizzo malattia professionale o infortunio non già denunciati

6 punti

2)costituzione rendita


3)revisione rendita attiva o passiva


4)richiesta rendita ai superstiti di titolare di rendita

4 punti

5)richiesta rendita a superstiti di non titolare di rendita


6)richiesta primo pagamento indennità temporanea

2 punti

7)richiesta prolungamento indennità temporanea




TABELLA "C" - ALTRE AMMINISTRAZIONI




1)pensioni privilegiate dirette e indirette

6 punti

2)pensioni di guerra


3)pensioni invalidi civili, ciechi e sordomuti


4)pensioni di vecchiaia

3 punti

5)pensioni di anzianità


6)pensioni ai superstiti


7)riliquidazione pensione

1 punto





LEGGE 8 AGOSTO 1996,N. 425
Conversione in legge,con modificazioni,del decreto legge 20 giugno 1996,n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
...... omissis ......
Art. 6
Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali
1.In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804, l'aliquota percentuale, di cui all'art. 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo,da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è fissata per gli anni 1997 e 1998 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997.
...... omissis ......

LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

....... omissis .........

art. 8
(Norme in materia di finanziamento dei patronato)

...............omissis............

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli Istituti stessi è utilizzata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152 (G.U. N. 97 DEL 27.04.2001)
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 1. - (Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato


1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.
Art. 2. - Soggetti promotori

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3. - Costituzione e riconoscimento

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.
3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.
Art. 4. - Atto costitutivo e statuto

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:
a) l'organizzazione promotrice;
b) la denominazione dell'istituto;
c) la sede legale;
d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
e) gli organi di amministrazione e di controllo;
f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 5. - Convenzioni

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Art. 6. - Operatori

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.
2. E' ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

Art. 7. - Funzioni

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

Art. 8. - Attività di consulenza, di assistenza e di tutela

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:
a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.
3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 9. - Attività di assistenza in sede giudiziaria

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.
3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.
4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.
5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.
6. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
7. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

Art. 10. - Attività diverse

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:
a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;
b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.
3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

Art. 11. - Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 12. - Accesso alle banche dati

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

Art. 13. - Finanziamento

1. Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.
2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all'attività;
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari", sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;
c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Art. 14. - Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;
b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 15. - Vigilanza

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.
2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

Art. 16. - Commissariamento e scioglimento

1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

Art. 17. - Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.
2. E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Art. 18. - Trattamento fiscale

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108 , comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

Art. 19. - Relazione al Parlamento

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20. - Disposizioni transitorie

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).
4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 21. - Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.